BENVENUTI CHI SIAMO
HOME FOTO GALLERY CONTATTI LINKS
STATUTO
Scarica formato word

Articolo 1 – Denominazione, sede, durata

 E’ costituita un’associazione non riconosciuta ex artt. 36, 37 e 38 del codice civile, denominata “ Circolo GdM - Giovani Val Pescara .”, d’ora in avanti detta “Circolo”.

  1.  Il Circolo (*) ha sede in  Torre de’ Passeri,piazza  Kennedy  6.
  1. La durata del Circolo è di dieci anni e può essere rinnovata dall’assemblea.

Articolo 2 – Scopi, natura, compiti 

Il Circolo ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate.

  1. Il Circolo non ha scopi di lucro.
  2. Il Circolo è un luogo di dibattito, di elaborazione socio-politica e di realizzazione di progetti mirati al territorio. Esso opera in piena autonomia e determina il proprio programma di attività, raccogliendo le tradizioni politiche della margherita e coniugandole con le migliori energie della società.     
  3. A tal fine il Circolo aderisce al movimento politico nazionale denominato “Democrazia è Libertà – La Margherita” e, in quanto avente gli stessi obiettivi, si impegna a rispettare le deliberazioni degli organi statutari. Tale adesione è collettiva e non comporta l’automatica iscrizione al predetto movimento politico dei singoli soci del Circolo.
  4. Il Circolo può promuovere dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, studi e ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti politici, Enti o Istituzioni, può svolgere propaganda, sostenere la Margherita in ogni consultazione elettorale e promuovere ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale.

In particolare il Circolo – Giovanile cultura e tempo libero,eventi.

Articolo 3 – Organi

  1. Sono organi del Circolo: l’Assemblea dei soci, il Portavoce, l’assemblea del coordinamento zonale, il Coordinatore zonale, il Comitato Direttivo, il Tesoriere, il Presidente e il Segretario per la stampa.
  2. Gli organi sono eletti per un periodo annuale e possono essere riconfermati.

Articolo 4 – Soci fondatori 

  1. Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo del Circolo.

Articolo 5 – Soci ordinari 

  1. Possono essere soci coloro che condividono gli scopi del Circolo, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari, versano le quote associative.
  2. I soci hanno diritto di ricevere tutte le informazioni inerenti l’attività dell’associazione.

Articolo 6 – Assemblea dei soci

1.      L’Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, ed è convocata dal Portavoce del Circolo, il quale ne determina l’ordine del giorno.

2.      L’Assemblea delibera su: la nomina del Coordinatore, Portavoce , del Comitato direttivo e del Presidente il quale ha il dovere di presiedere l’assemblea, il bilancio consuntivo, le modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa sottoposto con l’avviso di convocazione.

3.      L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull’avviso di convocazione, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

4.      L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo o il Portavoce lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda al Portavoce per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5.      L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, tra la prima e la seconda convocazione intercorrono 15 minuti.

6.      Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.

7.      Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo comune, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Portavoce.

8.      Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario che lo redige.

9.      Per i dirigenti del circolo, ossia il Coordinatore, il Portavoce, il Segretario, il Presidente, il Tesoriere e i rispettivi vice, la carica decade alla terza assenza consecutiva ingiustificata. Per tutti gli altri casi si rimette al voto di fiducia dell’Assemblea.

Articolo 7 – Coordinatore Zonale 

  1. Il coordinatore Zonale fa parte di diritto del Comitato Direttivo.
  2. Il Coordinatore Zonale è eletto con la maggioranza assoluta dei soci appartenenti al circolo GdM - Giovani Val Pescara.
  3.  Il Coordinatore Zonale è il  responsabile GdM - Giovani Val Pescara della zona, e si occupa di coordinare i paesi appartenenti al coordinamento in modo da riportare le problematiche relative inerenti ogni singola zona.
  4. I paesi che appartengono al coordinamento Circolo GdM – Giovani Val Pescara sono i seguenti: BOLOGNANO, BUSSI SUL TIRINO , CASTIGLIONE A CASAURIA, CORVARA, PESCOSANSONESCO, PIETRANICO, POPOLI, TOCCO DA CASAURIA, TORRE DE’ PASSERI.
  5. Il Coordinatore Zonale nominerà un responsabile per ogni paese che sarà suo diretto referente in assemblea zonale.

Articolo 8 – Assemblea del coordinamento zonale 

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti dei diversi paesi, ed è convocata dal coordinatore zonale, il quale ne determina l’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea si occupa di riportare le problematiche di ogni paese al coordinatore.
  3.  L’Assemblea si riunisce di volta in volta nella sede sociale di ogni paese, indicata sull’avviso di convocazione, almeno una volta l’anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
  4.  L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Coordinatore zonale lo ritenga opportuno, o quando i responsabili dei paesi lo richiedano, indicando gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
  5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, tra la prima e la seconda convocazione intercorrono 15 minuti.
  6. Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, salvo quelle riguardanti le persone, per le quali si procede a scrutinio segreto. Si procede comunque per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno un quarto dei presenti.
  7. Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo comune, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore zonale.
  8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Coordinatore zonale e da un segretario che lo redige.

Articolo 9 – Portavoce 

  1. Il Portavoce è eletto dall’Assemblea dei soci.
  2. Il Portavoce è il rappresentante legale del Circolo.
  3. Il Portavoce fa parte di diritto del Comitato Direttivo.
  4. Il Portavoce è il responsabile ufficio politico e programmi dei GdM Torre dè Passeri.
  5. Il Portavoce è responsabile dell’esecuzione delle delibere del Comitato direttivo. Egli può delegare la rappresentanza ad altri soci per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti urgenti su qualsiasi materia o singolo atto, salvo ratifica del Comitato Direttivo  entro trenta giorni.

Articolo 10 – Comitato Direttivo 

  1. Il Comitato Direttivo è composto da   10   a   20   soci, è convocato e presieduto dal Portavoce.
  2. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la maggioranza relativa. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Portavoce.

3.      Il Comitato Direttivo nomina il Tesoriere, su proposta del Portavoce; delibera sull’ammissione di nuovi soci; approva – su proposta del Portavoce – i programmi di attività del Circolo, la costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro, l’affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate materie; controlla l’esecuzione delle delibere prese dall’Assemblea; approva – su proposta del Tesoriere – il bilancio finanziario preventivo, il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea dei soci e l’importo della quota associativa.

4.      Il Comitato Direttivo nomina il Segretario per la stampa, il quale sarà il responsabile del rapporto con la stampa, della pubblicità al circolo e della promozione circoli.

Articolo 11 – Tesoriere

1.       Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa del Circolo. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di stipulare contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento del Circolo.

2.       Il Tesoriere avrà diritto ad un vice Tesoriere, il quale avrà la delega all’esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza del responsabile alla tesoreria.

Articolo 12 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13 – Fondo comune 

Per far fronte alle spese necessarie all’attuazione dei suoi scopi, il Circolo si avvale del fondo comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali o contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, da eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse.

Articolo 14 – Devoluzione del fondo comune 

In caso di cessazione dell’attività, il fondo comune è devoluto secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, prese a maggioranza qualificata su proposta del Comitato Direttivo.

Articolo 15 – Riferimenti

Il suddetto statuto ove non ha previsto alcuna decisione fa fede lo statuto federale.

 

APPROVATO IL 13/07/2005.